Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», è nata dalla precisa esigenza di recepire e attuare le direttive comunitarie sulla tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali in materia, dando finalmente corso agli obblighi internazionali e comunitari assunti nel settore dal nostro Paese.
      Accanto a questo obiettivo di portata generale, la legge si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali il più importante è quello della caccia programmata, vero cuore della riforma. La pianificazione faunistica, volta a radicare il cacciatore al territorio e a determinare una stretta osservanza del tipo di caccia prescelta, si articola, poi, in una serie di mete altrettanto ambiziose: evitare la casualità del prelievo venatorio; ridistribuire i cacciatori in relazione alle risorse fruibili; programmare gli interventi, allo scopo di sfruttare in modo più razionale la fauna selvatica: tutto ciò con il diretto contributo del mondo agricolo, il cui coinvolgimento nell'attuazione della legge non è stato di poco rilievo.
      La complessità degli obiettivi sopra delineati ha pesato, evidentemente, sull'attuazione

 

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della normativa, soprattutto a livello regionale. Sono stati, infatti, registrati molti ritardi nel recepimento, da parte delle regioni, dei contenuti della nuova legge, tanto che non si è stati in grado di rispettare la tempistica di attuazione fissata dall'articolo 36 della medesima legge.
      Oltre a questo problema, altre questioni sono emerse, a rendere più complicato l'aspetto operativo-attuativo legato alla nuova disciplina. Si rammenti ad esempio:

          la questione delle deroghe introdotte dall'articolo 9 della direttiva comunitaria in materia 79/409/CEE, il cui recepimento nell'ordinamento nazionale è avvenuto soltanto in tempi recenti con la legge n. 221 del 2002;

          i conflitti di competenza, nella questione delle deroghe, tra Stato e regioni, che hanno determinato l'intervento risolutivo della Corte costituzionale (sentenze n. 272 del 1996, nn. 168 e 169 del 1999);

          la modifica delle specie cacciabili, il cui elenco si è dovuto conformare, con successivi provvedimenti (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1o aprile 1994, e 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997) a quello contenuto nell'allegato II/2 della predetta direttiva;

          la questione dell'inserimento, tra le specie cacciabili nel nostro Paese, di specie cacciabili in altri Paesi membri dell'Unione europea.

      La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha determinato un diverso riparto delle attribuzioni tra lo Stato e le regioni, rovesciando il precedente criterio di attribuzione delle competenze per materia. Nel nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, sono ora espressamente indicate solo le materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, tra le quali «la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». Alle regioni, pertanto, spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia non espressamente riservata allo Stato.
      La modifica costituzionale impone, quindi, una revisione della legge n. 157 del 1992 allo scopo di richiamare esplicitamente e garantire piena attuazione a quei princìpi di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di pubblica sicurezza riservati all'esclusiva competenza statale.
      Tuttavia, trascorsi quasi quindici anni dalla sua entrata in vigore, le seguenti ulteriori motivazioni suggeriscono di porre mano ad una modifica della normativa vigente anche per conseguire i seguenti obiettivi:

          consentire, pur nel rispetto del principio di impedire il «nomadismo venatorio», una programmata mobilità venatoria nella caccia ai migratori, autorizzando il prelievo venatorio alle specie migratorie in tutto l'ambito regionale;

          rimodulare il periodo di attività venatoria non solo allo scopo di rispettare tradizioni venatorie millenarie o date e dati di migrazione degli uccelli, ma anche per adeguarsi ad una ormai consolidata tendenza a livello europeo a spostare in avanti la cessazione del prelievo venatorio in relazione ad alcune specie, anche per diluire la pressione venatoria in un arco temporale più ampio;

          rivedere il pur valido principio della programmazione faunistico-venatoria, consentendo alle regioni la libertà di dimensionare e gestire, secondo le proprie esigenze, le unità territoriali di gestione in cui si articola il territorio agro-silvo-pastorale.

      Le motivazioni evidenziate impongono la presentazione di un'iniziativa legislativa che modifichi alcuni aspetti della legge n. 157 del 1992 che, si ritiene, possano costituire una sintesi delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie economiche e sociali interessate, nell'ottica di una più corretta tutela, conservazione e gestione

 

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delle risorse faunistiche e degli habitat naturali nel nostro Paese.
      Il testo della proposta di legge, frutto della concertazione con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali interessate all'argomento, propone alcune modifiche e integrazioni all'attuale disciplina di settore.
      L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad assicurare sul territorio nazionale la tutela, la conservazione e la gestione degli habitat naturali e delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità internazionale.
      L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992, per armonizzare il testo della legge alle previsioni inserite nell'articolo 3.
      L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992, affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di gestire il patrimonio di richiami vivi, sia di cattura sia di allevamento, per l'attività venatoria da appostamento, e abroga le precedenti disposizioni in materia di autorizzazione per gli appostamenti fissi.
      L'articolo 4 prevede il riordino, mediante apposito decreto legislativo, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del 1992, allo scopo di rafforzarne le funzioni di organo di consulenza tecnico-scientifico per lo Stato, le regioni e gli enti locali nel settore faunistico-ambientale.
      L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, delineando in modo esplicito e con precisione le competenze attribuite alle regioni dal nuovo articolo 117 della Costituzione.
      L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, snellendone i contenuti, pur nella sostanziale conferma della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, attraverso la pianificazione faunistica, la conservazione del patrimonio naturale, degli ecosistemi e la gestione delle risorse faunistiche. Le percentuali di destinazione territoriale (protezione della fauna selvatica, strutture a gestione privata, attività venatoria programmata) ricalcano quanto già previsto dalla legge n. 157 del 1992, anche se effettuano una ripartizione del territorio più specifica e puntuale.
      L'articolo 7, a modifica dell'articolo 12 della legge n. 157 del 1992, chiarisce con maggiore puntualità la definizione di attività venatoria in modo da eliminare i numerosi contenziosi interpretativi creatisi in sede di applicazione della vigente normativa.
      L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992, elencando i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria, ed abroga il comma 2 del medesimo articolo.
      L'articolo 9, nel sostituire l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna selvatica stanziale rispetto a quella migratoria, anche attraverso l'attivazione, da parte delle regioni, di unità territoriali di gestione (UTG) le cui dimensioni e modalità di gestione saranno affidate alle regioni stesse e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze attribuite loro dalla Costituzione. L'articolo 14-bis prevede, poi, le modalità di accesso alle nuove UTG.
      L'articolo 10 abroga l'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 per armonizzare il testo della legge con le previsioni inserite nell'articolo 9.
      L'articolo 11 modifica l'attuale disciplina delle strutture a gestione privata, di cui all'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che all'interno della percentuale di rispetto del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale le regioni possano istituire, su richiesta degli interessati, aziende agri-silvo-turistiche ai fini di integrazione del reddito dell'impresa agricola. Di seguito è introdotto l'articolo 16-bis sull'addestramento dei cani da caccia.
      L'articolo 12 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire al
 

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nostro Paese, così come già avviene nel resto d'Europa, l'attivazione delle cacce per periodi e per specie sulla base di precisi riscontri di natura tecnico-scientifica. A tale fine i periodi e le specie cacciabili vengono individuati sulla base di quanto esplicitamente previsto dalle direttive comunitarie. Si puntualizza altresì la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.
      L'articolo 13 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 157 del 1992, in tema di controllo della fauna selvatica, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedano, sentito l'INFS, a tale controllo anche al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.
      L'articolo 14 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, in tema di divieti, con un più puntuale riferimento a quelli fissati dalla direttiva 79/409/CEE.
      L'articolo 15 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, prevedendo i documenti autorizzativi necessari per il rilascio della licenza venatoria, e introduce l'articolo 22-bis, che stabilisce le modalità per il primo rilascio della licenza stessa.
      L'articolo 16 modifica l'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 in conseguenza dell'istituzione delle UTG.
      L'articolo 17 modifica solo in parte l'articolo 24 della legge n. 157 del 1992, riconfermando l'istituzione di un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire, in determinate percentuali, per il funzionamento del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, per la quota di iscrizione al Consiglio internazionale della caccia e tra le associazioni venatorie, con la previsione di una quota addizionale per le strutture a gestione privata.
      L'articolo 18 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 157 del 1992, in tema di risarcimento dei danni provocati dall'attività venatoria ai terreni agricoli e agli allevamenti, che graveranno su un apposito fondo regionale alimentato dalle tasse di concessione regionale.
      Gli articoli 19 e 20 contengono alcune modifiche di lieve entità in tema di vigilanza venatoria e poteri degli addetti alla stessa, di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 157 del 1992.
      Gli articoli 21, 22 e 23 modificano gli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali, amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista quantitativo.
      L'articolo 24 estende i casi di copertura ad opera del fondo di garanzia per le vittime della caccia di cui all'articolo 302 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che ha sostituito la disciplina già recata dall'articolo 25 della legge n. 157 del 1992.
      L'articolo 25, infine, prevede disposizioni finali e transitorie per l'opportuno raccordo della normativa.
 

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